Sussiste il reato previsto dall’art. 570 c.p. anche se l’ex coniuge gode di un elevato tenore di vita

Sussiste il reato previsto dall’art. 570 c.p. anche se l’ex coniuge gode di un elevato tenore di vita
21 Giugno 2019: Sussiste il reato previsto dall’art. 570 c.p. anche se l’ex coniuge gode di un elevato tenore di vita 21 Giugno 2019

Con la sentenza n. 17766/2019 la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Nel caso di specie, la Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna emessa nei confronti dell’ex marito per il reato di cui all'art. 570 c.p., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai tre figli minori in un periodo durante il quale non avevano potuto usufruire, tra le altre, delle rendite derivanti dalla locazione di un immobile sul quale era stato costituito a loro favore un fondo patrimoniale.

L’imputato aveva proposto, quindi, ricorso per cassazione, censurando, tra le altre, la violazione di legge in relazione all'affermata sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, non essendo state specificate le modalità con cui il ricorrente non avrebbe assolto ai suoi obblighi, non essendo state apprezzate le emergenze probatorie relative alle attenzioni e premure con cui il ricorrente si era sempre interessato ai figli, non essendosi tenuto conto di tutte le contribuzioni che aveva effettuato in passato in favore della moglie e dei figli, compresi i contributi  per le vacanze e per le attività sportive e ricreative.

Inoltre, l’imputato censurava il fatto che, in ogni caso, il reato di cui all’art. 570 c.p. non poteva considerarsi sussistente, atteso l’elevato tenore di vita della ex moglie, cui i figli erano stati affidati. 

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha considerato infondati tutti i motivi di impugnazione.

I Giudici di Piazza Cavour hanno, infatti, ricordato che “in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi detti mezzi di sussistenza (Sez. 6, n. 20636 del 02/05/2007 Rv. 236619 Cerasa) e che entrambi i genitori sono tenuti ad ovviare allo stato di bisogno del figlio che non sia in grado di procurarsi un proprio reddito. Ne consegue che il reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2 sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore (Sez. 6, n. 8912 del 04/02/2011, K., Rv. 249639)”.

Inoltre, “nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza richiamata dall'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 - (diversa dalla più ampia nozione civilistica di mantenimento) debbono - nella attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale - ritenersi compresi non più e non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali vitto e alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano il soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana, da apprezzarsi non già in modo assoluto ma in rapporto alle reali capacità economiche ed al tenore di vita personale del soggetto obbligato”.

Pertanto, secondo la Cassazione, l'elevato tenore di vita di entrambi i coniugi, testimoniato dalla residenza familiare in una abitazione di lusso e dalle altre risultanze istruttorie apprezzate nel giudizio di merito, sebbene deponessero per l'assenza di necessità economiche stringenti ed essenziali per la sopravvivenza, non escludono che i tre figli minori, con riguardo specifico al periodo in cui il ricorrente aveva omesso ogni versamento degli assegni mensili a suo carico in concomitanza della mancata riscossione delle rendite del fondo patrimoniale, si fossero trovati senza mezzi di sussistenza, intesi nel senso più ampio sopra precisato, e che abbiano dovuto necessariamente sopperirvi la moglie e gli altri familiari.

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